Art. 2.

      1. Eventuali successive modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto dal produttore o dal distributore, ai sensi dell'articolo 1, prima di poter essere applicate, devono essere preventivamente comunicate dal produttore o dal distributore alle associazioni a carattere nazionale dei produttori e dei commercianti a mezzo lettera riportante data certa.

 

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      2. La variazione del prezzo deve essere indicata sulla confezione del supporto, anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente.
      3. Sulla etichetta di cui al comma 2, oltre al nuovo prezzo, deve apparire il nome del produttore o del distributore e la data in cui ha inizio la variazione.
      4. Le spese relative all'apposizione dell'etichetta recante la variazione sono a carico del produttore o del distributore.